stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1958, n. 287

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-4-1958 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 12 dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.
Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purché si siano esplicate le mansioni corrispondenti.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dalla assunzione presso le Università.
L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1° luglio e il 1° dicembre 1957.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.