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LEGGE 13 marzo 1958, n. 281

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.
Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.