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LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  11-4-1958 al: 17-4-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del già Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;
b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.
Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.
Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B.