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LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal: 10-11-1977
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione
di un indennizzo a favore dei cittadini italiani  titolari  di  beni,
diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio  libero
di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione  jugoslava.  L'indennizzo
sara' frattanto calcolato sulla base del valore  1938  attribuito  ai
beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: 
    a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire; 
    b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni
di lire; 
    c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. 
  Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n.  968  e  9
gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo'  superare
il limite degli indennizzi,  rispettivamente,  liquidabili  ai  sensi
delle leggi medesime. 
  ((Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data  del  1  giugno
1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella  zona
B del gia' territorio libero di Trieste ed i  loro  discendenti  nati
dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la  loro  residenza  nel
predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si  trasferiscano
in Italia nei termini e con le modalita'  previste  dall'art.  3  del
trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato
stesso)). 
  Ai fini del presente articolo sono considerati  cittadini  italiani
anche gli enti e le societa' aventi la  sede  legale  nel  territorio
dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e  le  societa',  il
cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre  il
50 per cento a cittadini, enti o societa'  italiane  e  che  avevano,
anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto
alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B  del  gia'
Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa'  l'indennizzo
e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al  1  maggio
1945.(2)((4)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
La  L.  6  marzo  1968,  n.  193  ha disposto (con l'art. 1) che "I
coefficienti  di  cui  alle  leggi  8  novembre  1956, numero 1325; 6
ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387,
vengono determinati nella seguente misura:
50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;
25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;
12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.
Le  somme  gia'  riscosse  dagli  aventi diritto in base alle leggi
sopraindicate vengono considerate come acconti."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il  D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772 ha disposto (con l'art. 1) che
"I  coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269,
modificati  dalla  legge  6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo
dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del gia'
territorio  libero  di  Trieste  vengono rideterminati nella seguente
misura:
15 sino al valore di L. 200.000 al 1938;
37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;
18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.
Le  somme  riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n.
269,  2  marzo  1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate
come acconti."