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LEGGE 14 marzo 1958, n. 251

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  20-4-1958 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:
"L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Università italiana;
2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneità fisica.
All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi dal Ministro.
Il giudizio della Commissione medica è definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario".