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LEGGE 7 marzo 1958, n. 237

Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non può superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge.