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LEGGE 13 marzo 1958, n. 203

Conferimento della croce al merito di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1958 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.
I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA