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LEGGE 8 marzo 1958, n. 201

Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È prorogata per un triennio, dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata ulteriore spesa di 600 milioni, da ripartire in tre esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1957-58, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.