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LEGGE 4 marzo 1958, n. 170

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-4-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Ai suddetti funzionari sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra località in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una indennità giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la diaria base suddetta".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA