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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 141

Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1 ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.
È, altresì, autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d), del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.