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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1963)
Testo in vigore dal: 26-3-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28  e  29
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti: 
  Art. 2. - "Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B,  C,  D,
E. Gli uffici  di  minore  importanza  sono  denominati  agenzie.  La
distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi
in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con  i
criteri stabiliti nel regolamento. 
  Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle
disposizioni seguenti e dal regolamento". 
  Art. 7. - "A  ciascun  ufficio  locale  e'  preposto  un  direttore
coadiuvato in modo continuativo da uno o piu' ufficiali. 
  Nei casi di assenza o di impedimento  del  direttore  dell'ufficio,
l'ufficiale delegato  assume  di  diritto  la  reggenza  dell'ufficio
previo accertamento dello stato di  cassa;  nei  casi  di  vacanza  o
qualora si preveda che la assenza o l'impedimento  debbano  protrarsi
per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza e' assunta previa
passaggio di gestione. 
  Le disposizioni di cui  al  precedente  comma  si  applicano  anche
quando  l'impedimento  derivi  da  incarico,  previsto  dalle   norme
vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione  o  presso
il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici. 
  A ciascuna agenzia e' preposto un titolare. Per i casi di  assenza,
impedimento o di altre  necessita',  il  titolare  di  agenzia  viene
sostituito o  coadiuvato  da  un  coadiutore  da  lui  nominato,  con
l'approvazione del direttore provinciale competente. 
  Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa
per infermita' o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del
presente articolo, la  reggenza,  per  i  primi  novanta  giorni,  e'
assunta  dal  coadiutore  il  quale  esplica  il  servizio  sotto  la
responsabilita' diretta del titolare. A  questi  e'  corrisposta  una
indennita',  per  ogni  giornata  di  assenza,  nella  misura  di  un
trentesimo del trattamento economico  mensile  iniziale  relativo  al
coefficiente 153  della  tabella  unica  degli  stipendi  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.  Tale
indennita'  e'  pagata  al  coadiutore.  Durante  i  giorni  in   cui
l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennita', viene sospeso
il  contributo  per   il   coadiutore,   ragguagliato   in   ore   di
straordinario, previsto dall'art. 28, secondo comma. 
  Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi  previsti  dal
comma precedente, qualora  si  preveda  che  il  titolare  non  possa
riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la  reggenza
continua previo  passaggio  di  gestione.  La  reggenza  e'  altresi'
assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione,  nei
casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa  per
motivi  di  famiglia,  e  di  vacanza  della  agenzia,   salvo,   per
quest'ultimo  caso,  quanto  e'  disposto  nell'art.  16.   In   tale
eventualita' spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del
passaggio di gestione e per  la  durata  di  questa,  il  trattamento
economico iniziale di cui al coefficiente  153  della  tabella  unica
degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica  11
gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennita' di  cui  all'art.  50  ed  il
compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma. 
  Il coadiutore, che, previo passaggio di  gestione,  abbia  compiuto
almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, puo'
assentarsi dall'ufficio per non piu' di trenta giorni complessivi con
la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Puo' essere
consentita  una  ulteriore  assenza  per  malattia  per  un   periodo
complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene
esonerato  dall'incarico.  Durante  le  dette  assenze,  spettano  al
reggente il  trattamento  economico  previsto  dal  sesto  comma  del
presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28. 
  Il reggente assente e' tenuto a  farsi  sostituire,  sotto  la  sua
diretta responsabilita' ed a sue spese, dal coadiutore. 
  Qualora la reggenza dell'agenzia sia  assunta  dal  coniuge  o  dal
figlio non coniugato o dai un parente o da un affine entro il secondo
grado  del  titolare  con  lui  convivente,  le  indennita'   ed   il
trattamento economico dovuti  al  coadiutore  reggente  sono  ridotti
della meta', salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per
motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia. 
  Quando si debba far luogo al passaggio di gestione,  ai  sensi  dei
precedenti commi, e non sussista la  possibilita'  di  provvedere  in
base alle disposizioni contenute nei comuni stessi, ovvero  ricorrano
particolari motivi che giustifichino di provvedere  diversamente,  il
direttore provinciale ha facolta' di affidare la reggenza: 
    a) negli uffici locali, ad un ufficiale  o  ad  un  impiegato  di
ruolo; 
    b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non  per
sua colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un  impiegato
di ruolo. 
  Il   provvedimento   del   direttore   provinciale   deve    essere
immediatamente  comunicato  al  Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni. 
  I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne  stabiliscono
le condizioni e le modalita'. 
  Alle  ricevitorie  e'  addetto  un  ricevitore  e   ai   posti   di
portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del
presente decreto". 
  Art. 9. - "I posti di direttore di  ufficio  locale  sono  messi  a
concorso non oltre un anno dalla vacanza;  i  posti  di  titolare  di
agenzia e di ricevitoria, ed i posti di  portalettere  sono  messi  a
concorso   o   assegnati   senza   concorso    non    oltre    l'anno
dall'accertamento della disponibilita' di essi. 
  Il concorso e' unico per tutte le agenzie e per  tutti  gli  uffici
locali di ciascun gruppo". 
 Art. 10. - "Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre: 
    a) per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il  concorrente
abbia da almeno cinque anni la direzione di altro  ufficio  locale  e
rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari  o
inferiore di non piu' di due gruppi; 
    b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la
qualifica di direttore di ufficio locale  e  sia  stato  titolare  di
ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente; 
    c) per gli uffici locali di gruppo E, che  il  concorrente  abbia
almeno tre anni  di  servizio,  comunque  prestato,  in  qualita'  di
direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o  di  ufficiale.
Se il servizio e' stato prestato nella sola qualita' di ufficiale,  i
tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione  nell'albo
nazionale o nel quadro di riserva; 
    d) per le agenzie, che il concorrente  rivesta  la  qualifica  di
titolare di agenzia o di ufficiale  o  di  coadiutore  ed  abbia  una
anzianita' di almeno due anni come titolare  di  agenzia,  ovvero  di
almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche. 
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
  Non e' ammessa la partecipazione di direttori di ufficio  locale  a
concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui  siano
titolari". 
  Art. 13. - "L'assegnazione agli uffici locali ed alle  agenzie  dei
vincitori dei concorsi di cui all'art. 10,  ha  luogo  in  base  alla
graduatoria di merito e seguendo l'ordine di  preferenza  delle  sedi
che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare. 
  Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro  assegnati,  o
che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere  raggiunto
nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un  triennio
dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi. 
  Il concorrente che per due volte  consecutive  rinunci  all'ufficio
assegnatogli  o  ne  sia  dichiarato  rinunciatario,  e'  escluso  da
successivi concorsi per la durata di un quinquennio". 
  Art. 14. - "I posti di titolare di  agenzia  sono  assegnati  senza
concorso sentita la Commissione provinciale per  gli  uffici  locali,
con provvedimento del direttore provinciale: 
    a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali
legalmente riconosciuti, o  adottati  da  almeno  quattro  anni,  del
titolare  deceduto  o  dispensato  dal  servizio   per   sopravvenuta
inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta' ai  sensi
dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione  il  coniuge  che  abbia
raggiunto   l'eta'   di   sessantacinque   anni.   L'avente    titolo
all'assegnazione, oltre i requisiti generali  previsti  dall'art.  8,
deve avere rivestito  nell'ultimo  decennio,  per  almeno  due  anni,
presso uffici locali  o  agenzie  le  qualifiche  di  coadiutore,  di
ufficiale o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai  sensi  del
successivo art. 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. 
Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il
periodo minimo di due anni e' ridotto ad un anno; 
    b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di  reggente,  che
rivesta  tali  qualifiche   nell'agenzia   resasi   vacante   o   che
nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche  non  continuativamente,
le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo
art. 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo  decennio
adempiendo  lodevolmente  alle  relative  incombenze  e  che  ne  sia
riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente  lettera
b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a
trasferimento a richiesta, e nei casi di  dimissioni  per  matrimonio
con aumento del servizio utile a pensione  ai  sensi  dell'art.  126,
comma secondo, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3,   qualora
l'aspirante  sia  coniuge  o  figlio  della  titolare  dimissionaria,
nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in  base  alla
lettera a); 
    c) al titolare di ricevitoria trasformata in  agenzia  che  abbia
prestato almeno tre anni di effettivo e  lodevole  servizio  in  tale
qualita' e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo
grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non  sia
in possesso di detti  requisiti,  e'  assegnato  ad  altro  posto  di
ricevitore o portalettere ai sensi dell'art. 62, lettera d). 
  I provvedimenti di cui ai  precedenti  commi  sono  pubblicati  nel
Bollettino ufficiale del Ministero". 
  Art. 15. - "Le domande  degli  aventi  titolo  all'assegnazione  di
agenzie in base all'art. 14, lettere a),  b)  e  c),  debbono  essere
prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  vacanza
dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia  sul
Bollettino ufficiale del  Ministero,  con  la  dichiarazione  che  le
condizioni richieste  per  la  nomina  sussistono  al  momento  della
vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio  ove  l'interessato
si riservi di conseguirlo entro  due  anni  dalla  predetta  data  di
pubblicazione". 
  Art. 16. - "Agli aventi  titolo  all'assegnazione  senza  concorso,
riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, e' conferita
la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva. 
  La disposizione del comma precedente puo'  essere  applicata  anche
agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e  c)
dell'art.  14,  i  quali  abbiano  tempestivamente  chiesta,  per  il
conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui  al
precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della
proroga medesima". 
  Art. 17. - "Qualora in seguito a revisione gli uffici locali  o  le
agenzie vengano classificati  in  gruppo  o  categoria  superiore,  i
relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo  subito
il trattamento  economico  stabilito  per  il  gruppo  immediatamente
superiore a quello  in  cui  erano  classificati,  purche'  siano  in
possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo
quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di
"buono". 
  Il  trattamento  economico  immediatamente   superiore   a   quello
attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso  dipendente
dalla classifica anzidetta sia da una  successiva  classifica,  viene
concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate,  dopo
il decorso di almeno un biennio, sempre che a  tale  epoca  l'ufficio
conservi la classifica gia' attribuitagli. 
  Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale  provvisto  di
stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o
categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici
necessari per assicurare  uno  stipendio  di  importo  immediatamente
superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione. 
  I direttori di ufficio locale, che in relazione  alle  disposizioni
dei precedenti  commi  vengano  ad  avere  il  trattamento  economico
inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio e' stato
riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi  o
assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio
del gruppo  corrispondente  al  coefficiente  in  base  al  quale  e'
determinato il loro trattamento economico. 
  Nell'ipotesi di cui al primo comma, il  titolare  che  non  sia  in
possesso del titolo di studio  richiesto,  ovvero  non  sia  ritenuto
meritevole, e' destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione
centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio  locale  del  gruppo
cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad  agenzia
di pressoche' uguale importanza di quella da lui gestita. 
  Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo  inferiore  o
trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di  rimanervi  e'
destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva
prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza.  Ove  rimanga
nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo
o categoria, in cui l'ufficio stesso  e'  stato  classificato  ed  ha
diritto al relativo trattamento economico con la  computazione  degli
aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un
massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto. 
  Qualora l'agenzia, venga, soppressa o  trasformata  in  ricevitoria
ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare e' destinato  ad
altra agenzia di pressoche' uguale  importanza  o  ad  altro  ufficio
locale dello stesso gruppo". 
  Art. 24. - "In materia di aspettative e  congedi  si  applicano  ai
direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto  non
sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti  per
il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle  poste  e
delle telecomunicazioni. 
  L'aspettativa per infermita', e' disposta, d'ufficio o  a  domanda,
con provvedimento del competente  direttore  provinciale  quando  sia
accertata l'esistenza di una malattia che  impedisca  temporaneamente
la regolare prestazione del servizio". 
  Art. 26. - "Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D  ed  E  restano
aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola,  per  otto  ore  al
giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la  loro
importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro
i limiti sopra previsti, gli orari di  servizio  sono  stabiliti  dai
direttori provinciali. 
  L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per
gli uffici locali, puo' disporre limiti di orario diversi  da  quelli
normali. 
  L'orario  di  servizio  del  personale  degli  uffici   locali   e'
normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite  in
piu' turni". 
  Art. 27. - "Ai direttori  di  ufficio  locale  ed  ai  titolari  di
agenzia e' attribuito il trattamento economico  di  cui  ai  seguenti
coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo
quanto disposto nel primo comma, dell'art. 17: 
    1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402; 
    2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340; 
    3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301; 
    4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284; 
    5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240; 
    6) Titolare di agenzia: coefficiente 211. 
  A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste
per  il  personale  di  ruolo  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella  legge  8  agosto
1957, n. 776, e successive modificazioni. 
  Ai direttori  di  ufficio  locale  di  gruppo  A  e'  concessa  una
maggiorazione del cinquanta per  cento  sull'importo  del  premio  di
produzione di cui all'art. 15  della  summenzionata  legge  8  agosto
1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con  i  criteri
fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti. 
  In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria  superiore,  al
personale  provvisto  di  stipendio  superiore  a   quello   iniziale
spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova
posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio
di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del
passaggio. 
  Sono concessi, con provvedimento  del  direttore  provinciale,  gli
aumenti periodici costanti di  stipendio  previsti  dall'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,  n.  19,  ai
direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle
agenzie per ciascun biennio  di  permanenza  nella  stessa  qualifica
senza demerito". 
  Art. 28. - "L'Amministrazione ha facolta' di affidare alle  agenzie
servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti  postali.  In
tal caso e' dovuto al titolare dell'agenzia un Compenso aggiuntivo da
determinarsi in relazione all'entita' e alla durata della prestazione
nei modi previsti dal regolamento. 
  Al titolare dell'agenzia e' dovuto, inoltre,  un  contributo  nella
spesa  per  il  coadiutore  in  misura  corrispondente  al   compenso
giornaliero da una quattro ore di  lavoro  straordinario  secondo  la
diversa importanza dell'agenzia nel modo stabilito dal regolamento. 
  Per la determinazione del contributo della spesa per il  coadiutore
si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni  vigenti  per
il  compenso  per  servizio  straordinario  al  personale  avente  il
trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella  unica
degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica  11
gennaio 1956, n. 19. 
  Nessun contributo per il coadiutore e dovuto ai titolari di agenzia
con orario al pubblico non superiore a cinque ore". 
  Art. 29. - "Ai  direttori  e  reggenti  di  ufficio  locale  ed  ai
titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrispondente  per
le spese di gestione un assegno forfettario nella misura, e nei  modi
previsti dal regolamento. 
  Nei casi in cui particolari esigenze degli  uffici  richiedano  una
integrazione   dell'assegno   di    cui    al    precedente    comma,
l'Amministrazione,  a   domanda   degli   interessati,   sentita   la
Commissione centrale per gli uffici locali determina a maggior  somma
da rimborsare. In tali eventualita', l'Amministrazione puo' concedere
congrui anticipi. 
  Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento
dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei
mobili,  alla  pulizia,  alla  illuminazione,  al  riscaldamento,  ai
materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra  per  la  gestione
dell'ufficio. 
  All'affitto  dei  locali  e  all'arredamento  degli  uffici  locali
provvede direttamente l'Amministrazione. 
  Rimangono in vigore gli obblighi assunti  dai  Comuni  o  da  altri
soggetti  per  provvedere  gratuitamente  ai  locali   e   ad   altre
prestazioni attinenti ai servizi accessori. 
  Non e' dovuto il rimborso delle spese di gestione  per  le  agenzie
con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per
la spesa relativa al riscaldamento dei locali.  A  tale  rimborso  si
provvede con i criteri stabiliti dal regolamento. 
  Alle spese di gestione, l'Amministrazione,  ove  lo  ritenga,  puo'
provvedere direttamente, in tutto  o  in  parte,  riducendo  in  equa
misura l'assegno forfettario di cui al primo comma.".