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LEGGE 8 agosto 1957, n. 776

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  6-9-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennità previste dall'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per un giorno.
Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfetaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.