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LEGGE 8 febbraio 1958, n. 109

Abrogazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale di guerra all'applicazione di quella di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA