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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 96

Modificazione dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

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Testo in vigore dal: 22-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero  2)  del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
  "2)  che  l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di
altri  enti  pubblici  per  i  quali  sia  previsto un trattamento di
quiescenza,  fatta  eccezione  per  le  pensioni  di guerra e per gli
assegni di natura mutualistico-previdenziale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - GONELLA - GUI
                                                             - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA