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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal:  22-3-1958
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Art. 56


Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.
Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati.
Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.
Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possono o non intenderanno avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:
1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;
(( 2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale))
;
3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991;
4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;
5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.
Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza è subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.
Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente è ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di età e non è richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di età.
Il conseguimento della pensione non è subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di età.
Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età nella quale è ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.