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LEGGE 11 febbraio 1958, n. 83

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni


L'importo di lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.
La maggiorazione di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.