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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 51

Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora classificato tra le linee navigabili di 2ª classe con il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2479, è cancellato dall'elenco delle linee navigabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - TOGNI - GONELLA ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA