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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 41

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.
Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 200 a capo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA