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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 39

Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 89. - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:
sulle prime lire 1.500.000........................ 28 %
da lire 1.500.001 a lire 5.000.000................ 3,70 % da lire 5.000.001 a lire 10.000.000............... 1,85 % oltre lire 10.000.000............................. 1,55 %"
Art. 91. - "La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 488.925 quando risulti inferiore a tale somma.
Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria".

Art. 95. - "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.
L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in modo forfettario, nella misura del 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220 mila, per le ricevitorie la cui riscossione dell'esercizio finanziario non sia superiore a lire 10 milioni, e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220.000, per le ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni annui.
Alle ricevitorie che, pur superando i 10 milioni di riscossione all'anno, non raggiungono, con la percentuale del 50 per cento, la medesima quota percepita dalle ricevitorie con riscossione inferiore ai 10 milioni, viene corrisposta la differenza.
Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti di aggio.
L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".

Art. 99. - "I ricevitori e gli aiuti ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:
dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per il personale che presta servizio per la intera settimana. Detta ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, che deve versare mensilmente al Fondo l'intero contributo salvo rivalsa della quota a carico del personale.
I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.
Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo suddetto".