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LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1252

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1958 al: 21-12-2008
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 6 del, regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:
"Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha la durata di due anni".