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LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1248

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1958 al: 24-11-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:
a) per il militare................................... L. 300
b) per la moglie..................................... " 300
c) per il figlio..................................... " 159
d) per il genitore................................... " 200
e) per il fratello o la sorella...................... " 159
f) per l'avo o l'ava................................. " 150