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LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1205

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-1-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n.  562,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale
di collocatore di  3ª  classe  prevista  dal  precedente  art.  3  e'
conferita in soprannumero, in attesa  di  graduale  assorbimento  nel
contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al  personale
incaricato di cui  all'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla  legge
21 agosto 1949, n. 586. 
  Il conferimento  della  qualifica  di  collocatore  di  3ª  classe,
previsto  dal  precedente  comma,  e'  effettuato  a  domanda   degli
interessati, che alla data  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge siano  in  possesso  di  licenza  elementare,  previo  giudizio
favorevole della Commissione prevista  dal  successivo  art.  17,  al
personale che sia in servizio al 16 maggio 1956  e  che  alla  stessa
data: 
    a) non abbia compiuto il 65° anno di eta'; 
    b) abbia almeno sei mesi di anzianita' di  servizio  regolarmente
prestato; 
    c)  sia  in  possesso  dei  requisiti  generali   richiesti   per
l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato. 
  La stessa Commissione procedera'  all'inquadramento  del  personale
tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di
servizio e della capacita' dimostrata. 
  Il conferimento  della  qualifica  di  collocatore  di  3ª  classe,
previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto  mediante
decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti,  dal  10  luglio
1936". 
  La  qualifica  di  collocatore  di  3ª  classe  non  potra'  essere
conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956,
abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.