LEGGE 11 dicembre 1957 , n. 1205

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

 Vigente al: 27-5-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:
"Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente art. 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal precedente comma, è effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:
a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
b) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;
c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.
La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1936".
La qualifica di collocatore di 3ª classe non potrà essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.

Art. 3


Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'art. 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4


Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'art. 1 della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1957

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