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LEGGE 25 novembre 1957, n. 1176

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-12-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.