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LEGGE 26 novembre 1957, n. 1153

Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-12-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.
La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;
zolfo grezzo molito ed anche ventilato;
zolfo raffinato molito ed anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
golfi riamati;
zolfo raffinato in pani e cannoli;
altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.
È abrogato l'art. 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.