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LEGGE 1 novembre 1957, n. 1087

Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di Note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-12-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 completato da successivi scambi di Note, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.