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LEGGE 21 novembre 1957, n. 1082

Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-12-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.