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LEGGE 7 ottobre 1957, n. 968

Ordinamento dell'aviazione antisommergibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-11-1957 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificatamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili, costituisce l'aviazione antisommergibile (Aviazione "Antisom").
L'aviazione "Antisom" fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare.
I comandanti dei gruppi e delle squadriglie "Antisom" sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.