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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1719

Nuova denominazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e approvazione del nuovo statuto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 13-10-1957
al: 20-5-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  6  dicembre 1934, n. 2372, con i quale e
stato  approvato  lo  statuto della Cassa nazionale di assistenza dei
farmacisti  riconosciuta  giuridicamente col regio decreto 7 novembre
1929, n. 2174;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952,
con  il quale il prof. Dino Ponte e stato nominato commissario per la
gestione  straordinaria  della  Cassa  suddetta, per il periodo di un
anno  e con l'incarico di presentare per l'approvazione le necessarie
modifiche allo statuto della Cassa stessa, entro il predetto termine,
prorogato con successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2
  aprile  1955,  24  luglio  1955 e 30 gennaio 1956 sino al 30 giugno
  1956;
Vista la deliberazione n. 382 del 9 febbraio 1956, con la quale il
suddetto  commissario  ha  provveduto  al  nuovo  statuto della Cassa
suddetta e alla modifica della sua denominazione in Ente nazionale di
previdenza e di assistenza farmacisti;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  La  Cassa  nazionale  di  assistenza  dei  farmacisti, riconosciuta
giuridicamente  con  regio  decreto 7 novembre 1929, n. 2174, e cosi'
denominata  con  regio  decreto  6  dicembre 1934, n. 2372, assume la
denominazione  di  Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza
farmacisti  e  ne  e'  approvato  il  nuovo  statuto,  composto di 25
articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro
proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 novembre 1956

                               GRONCHI

                                                            VIGORELLI

                                                            Visto, il
Guardasigilli: MORO
                                                              Registr
  ato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1957
                                                              Atti
  del Governo, registro n. 107, foglio n. 159. - RELLEVA