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REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. 2174

Riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti ». (029U2174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1930
Testo in vigore dal:  22-1-1930

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 21 marzo 1929, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti chiede il riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti », costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti », costituita su domanda della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, a termine dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per assicurare agli inscritti una congrua assistenza, mediante sovvenzioni, in caso di malattia, di disoccupazione involontaria, di vecchiaia e d'invalidità al lavoro temporanea o permanente, per corrispondere, in caso di morte degli inscritti, dei sussidi alla vedova ed ai figli minorenni e per curare eventualmente l'attuazione, in favore degli inscritti stessi, di altre forme di assistenza.

È approvato lo statuto della Cassa predetta, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono applicabili anche nei rapporti della « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti », riconosciuta a norma del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 292, foglio 2. - Mancini.