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LEGGE 29 luglio 1957, n. 635

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".