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LEGGE 9 luglio 1957, n. 601

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.

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Testo in vigore dal: 14-8-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Nei contratti di affitto di  fondi  rustici  delle  Province  della
Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore  della  presente
legge e in  cui  i  canoni,  composti  in  canapa  o  in  danaro  con
riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento  a
termini della legge 20 dicembre 1956, n.  1422,  non  e'  ammesso  il
ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n.  277,
e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la  coltivazione
del fondo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 luglio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                             ZOLI - COLOMBO - GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA