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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 277

Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1962)
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Testo in vigore dal:  15-7-1962
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Art. 5


Qualora dall'applicazione dei patti, comunque stipulati, o modificati a termini del precedente art. 3, relativi all'ammontare del canone, alla consegna dei prodotti ed alle modalità del pagamento, risultasse, per le annate agrarie 1945-46 e 1946-47 gravemente sperequato, la parte interessata ne può chiedere l'adeguamento alla Commissione arbitrale, la quale determinerà il nuovo canone applicando le norme degli articoli 1 e 2 del presente decreto per la perequazione dei canoni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1962, N. 567))
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