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LEGGE 27 giugno 1957, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1

Articolo unico.

la seguente legge:

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli minerali - è aggiunta la seguente voce:
I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;
2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;
3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.
All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Il diritto alla restituzione di cui all'art. 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo. Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata.
È aggiunto il seguente articolo 10-bis:
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-1958 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 9.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1957

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - GAVA - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA