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LEGGE 25 aprile 1957, n. 308

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1957 al: 14-8-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, può essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.
Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) è così modificata:
b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro.