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LEGGE 25 aprile 1957, n. 306

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le prestazioni economiche a carattere  assistenziale  previste  dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,
n. 919, limitatamente a  quelle  corrisposte  ai  sensi  del  decreto
legislativo  stesso  per  infortuni  sul  lavoro   o   per   malattie
professionali il cui indennizzo e' dovuto  da  istituti  assicuratori
diversi da quelli operanti nei territori sottoposti  alla  sovranita'
della Repubblica federale di Germania, sono  aumentate  dei  seguenti
assegni mensili: 
    a) lire 3000, nel caso di inabilita' permanente di grado  dal  50
per cento al 79 per cento; 
    b) lire 5000, nel caso di inabilita' permanente di grado  dall'80
per cento all'89 per cento; 
    c) lire 7000, nel caso di inabilita' permanente di grado  dal  90
per cento al 100 per cento. 
  Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per  le
malattie professionali di  cui  al  precedente  comma  sono  altresi'
aumentate dei seguenti assegni mensili: 
    a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto; 
    b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto; 
    c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto. 
  Restano ferme tutte le  altre  disposizioni  previste  dal  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.