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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 919

Concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1948)
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Testo in vigore dal:  26-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a corrispondere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Capo dello Stato sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, le prestazioni a carattere assistenziale provvisorio, di cui agli articoli seguenti ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale:
a) per i quali risulta sospesa la corresponsione dei ratei di rendite per infortunio, dovute da istituti assicuratori germanici od ex germanici;
b) o che abbiano subito infortuni sul lavoro indennizzabili dagli istituti predetti e non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto agli indennizzi relativi.