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LEGGE 14 aprile 1957, n. 259

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-5-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:
a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;
c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;
d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;
e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti maggiori.
Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e).
I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente".