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LEGGE 11 aprile 1957, n. 246

Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1957 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.