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LEGGE 28 marzo 1957, n. 222

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1957 al: 1-8-1960
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.