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LEGGE 8 febbraio 1957, n. 59

Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.