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LEGGE 15 febbraio 1957, n. 25

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di attrezzature e mobili agli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Lo Stato è autorizzato, in via straordinaria, a cedere in uso ai Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni, attrezzature e mobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
La spesa di lire 400 milioni sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1957

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Visto, il Guardasigilli: MORO