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LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1560

Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 14-2-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e  il  commercio, di
concerto  con  il  Ministro  per l'agricoltura e foreste, su proposta
motivata  dalla Giunta camerale interessata, puo' essere disposto che
di  essa  siano  chiamati  a  far  parte, oltre i componenti indicati
nell'art.  9  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 settembre
1944,  n.  315,  e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n.
560,  anche  membri  scelti  in altri specifici settori economici che
rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.
  Nelle  Giunte camerali di ciascuna Camera di commercio, industria e
agricoltura,  avente  sede  nei  capoluoghi di province litoranee, e'
chiamato  a far parte in ogni caso, un rappresentante della categoria
marittima.