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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1457

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1957 al: 13-5-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonché a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce.
Il credito può essere ammesso per i seguenti fini:
a) costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unità già esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite;
b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
c) installazione di motori su barche removeliche destinate alla pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione di motori su altri natanti da pesca;
d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;
e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;
f) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;
g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;
h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attività pescherecce.