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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1453

Norme per l'applicazione dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.