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LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1448

Interpretazione autentica dell'art. 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1957 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono identicamente valide per gli esperimenti prescritti dalla legge stessa per l'avanzamento e per la concessione dei vantaggi di carriera, ai maggiori del Servizio tecnico dell'artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO