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LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1420

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:
"Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente".