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LEGGE 22 novembre 1956, n. 1337

Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A far tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, è stabilita in misura non superiore al 5 per cento dei prodotti del traffico.