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LEGGE 8 novembre 1956, n. 1326

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modificazione:

Art. 1

Art. 12. - Sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
"Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.
Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO