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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1266

Modifica dell'art. 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-12-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è sostituita dalla seguente:
"f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO